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Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 35, c. 3.

Obblighi normativi

Documenti

Dichiarazione sostitutive

AUTOCERTIFICAZIONE: LINEE GUIDA (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche (ad esempio le aziende municipalizzate, l'Enel, le Poste ad eccezione del servizio Bancoposta, la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc.) non possono più chiedere ai cittadini i certificati o i documenti in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione.
La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi costituirà violazione dei doveri d'ufficio
I privati (ad esempio banche, assicurazioni, ecc.) ed i tribunali non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione.
I cittadini possono sempre chiedere il rilascio dei certificati, sono le amministrazioni che non possono pretenderli.

Cosa si può autocertificare:
  •  data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • appartenenza a ordini professionali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • qualità di convivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Cosa non si può autocertificare:
  • I certificati medici, veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dall'autocertificazione.
Chi può fare la dichiarazione sostitutiva:
  • i cittadini italiani
  • i cittadini dell'Unione Europea
  • i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italian
Accedendo con l'identità digitale a ANPR è possibile stampare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni precompilate coi dati risultanti in ANPR.

Impedimento per ragioni di salute
Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.

La responsabilità di chi autocertifica
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione . Le amministrazioni effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle dichiarazioni autocertificate. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

Come si fa l'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione)
Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall'interessato, senza autentica della firma e bollo. In questo sito sono disponibili i modelli di autocertificazione.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi la firma non deve più essere autenticata. E' sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità.
Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più chiedere (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all'originale della copia di un documento, etc.).
L'autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc.) da parte di altre persone.

Controlli sulle dichiarazioni
Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. 
Qualora le dichiarazioni  presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità.
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. 

Ultimo aggiornamento pagina: 20/05/2026 11:27:21

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.

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