Revisione semestrale delle liste elettorali
(artt.. 8 – 16 e 35 T..U.. n.. 223//1967 e Circolare Min. Int. n. 11 del 10..02..1992)
Il Sindaco rende noto che fino al 20 c.m. sono depositati nell’Ufficio Comunale gli elenchi predisposti dal Responsabile dell’Ufficio Elettorale per la revisione semestrale delle liste, insieme con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali; il verbale del Responsabile Ufficio Elettorale relativo alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni, del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell’assegnazione degli interessati alle singole sezioni nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.
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