Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare le visite al sito (statistiche) e per farti visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con le preferenze ed i gusti da te manifestati durante la tua navigazione su Internet

Carta di identità cartacea

Cosa prevede il decreto legge appena pubblicato
Data:

2 luglio 2026

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avvisi

Descrizione

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, il cui art. 11 contiene disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d’identità elettronica.
Nello specifico, relativamente alla validità delle carte d’identità cartacee, le stesse rimangono valide anche dopo il 3 agosto 2026 esclusivamente nei seguenti casi e con i seguenti limiti temporali:
– per l’identificazione delle parti contraenti in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione e ai fini del predetto rapporto contrattuale;
ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica e comunque fino al 31 gennaio 2027.
E’ invece confermata la scadenza del 3 agosto 2026 per l’utilizzo della carta d’identità cartacea ai fini dell’espatrio. Oltre quella data, dunque, la stessa non sarà più valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea o con i quali vigono particolari accordi internazionali.
Lo stesso art. 11, ai commi 3 e 4, prevede inoltre che, fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il Sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare a vista un documento d’identità provvisorio di validità, che:
– avrà una validità non superiore a sei mesi;
– non sarà rinnovabile;
– dovrà essere conforme al modello che sarà adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;
– dovrà essere restituito al Comune all’atto del ritiro della carta di identità elettronica.
Tale documento sarà valido anche ai fini dell’espatrio, ma alcuni Stati potrebbero non riconoscerlo.

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 02/07/2026 10:35:54

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Salta la valutazione della pagina
Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri