Descrizione
A TUTTI I PROPRIETARI E CONDUTTORI, POSSESSORI, USUFRUTTUARI, CURATORI E DETENTORI A QUALUNQUE TITOLO DI IMMOBILI (terreni, edifici, ecc.) POSTI LUNGO TUTTE LE STRADE PUBBLICHE E AD USO PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESI MARCIAPIEDI E PARCHEGGI, DI PROVVEDERE A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE ED ENTRO L’INIZIO DELLA STAGIONE INVERNALE, OSSIA ENTRO IL 21/12/2026, A PROPRIA CURA E SPESE a quanto di seguito specificato:
a) alla messa in sicurezza di piante e rami di ogni alberatura insistente nel proprio terreno e/o giardino che si protendono oltre il confine stradale o che, per essicamento o forte inclinazione, risultino pericolose per la circolazione stradale anche in previsione di eventi metereologici intensi così da prevenire ed evitare ogni situazione di pericolo per la sicurezza e la circolazione dei veicoli e pedoni;
b) taglio di tutti gli alberi posti ad una distanza inferiore a mt. 5 dalle strutture pubbliche sopra richiamate e comunque non inferiore all’altezza massima delle piante, che per essicamento o forte inclinazione risulti pericoloso per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni e che pregiudicano la pulizia ed il decoro;
c) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata o del marciapiede, e/o limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
d) rimozione immediata della sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.
a) alla messa in sicurezza di piante e rami di ogni alberatura insistente nel proprio terreno e/o giardino che si protendono oltre il confine stradale o che, per essicamento o forte inclinazione, risultino pericolose per la circolazione stradale anche in previsione di eventi metereologici intensi così da prevenire ed evitare ogni situazione di pericolo per la sicurezza e la circolazione dei veicoli e pedoni;
b) taglio di tutti gli alberi posti ad una distanza inferiore a mt. 5 dalle strutture pubbliche sopra richiamate e comunque non inferiore all’altezza massima delle piante, che per essicamento o forte inclinazione risulti pericoloso per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni e che pregiudicano la pulizia ed il decoro;
c) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata o del marciapiede, e/o limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
d) rimozione immediata della sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.
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Ultimo aggiornamento pagina: 01/08/2026 10:19:29