Ai cittadini italiani già residenti nel territorio del Comune che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi.
Ai cittadini italiani che già risiedono all'estero, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
-le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
-i lavoratori stagionali;
- il personale scolastico statale impegnato in attività all'estero;
- tutto il personale inviato all'estero da qualsiasi amministrazione pubblica, per i quali permane l'obbligo di notifica alle autorità locali previsto dalle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963,
-i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero;
- il personale delle Regioni e delle Province autonome assegnato agli uffici di collegamento presso l'Unione europea ai sensi dell'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- il personale civile e militare in lunga missione ai sensi dell'art. 1808 del d.lgs. 15 marzo 201 O, n. 66, al personale civile e militare in servizio presso gli uffici della NATO, nonché ai conviventi delle categorie sopra indicate ad eccezione dei lavoratori stagionali.
Iscrizione facoltativa:
con la legge 11/2026 è stato introdotto il nuovo comma 9-bis dell'art. 1 della Legge n. 470/1988 il quale prevede alcuni casi in cui l'iscrizione all' AIRE è facoltativa. Si tratta dei lavoratori impiegati all'estero presso organizzazioni internazionali, istituzioni dell'Unione europea o organizzazioni della società civile iscritte nell'elenco dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, a condizione che conservino o stabiliscano in Italia il domicilio fiscale.