Per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, i coniugi possono comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune. L’assistenza di un avvocato è, in questo caso, del tutto eventuale e facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei due coniugi.
Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo:
- assenza di figli minori;
- assenza di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- assenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (vengono considerati i figli comuni dei coniugi);
Nell’accordo verrà indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
L’accordo potrà contenere la previsione di un assegno di mantenimento (in caso di separazione) o divorzile (in caso di divorzio) che un coniuge deve versare all'altro periodicamente (sono esclusi patti di trasferimento patrimoniale o il versamento di una somma di denaro una tantum).
I coniugi dovranno pertanto compiere le dichiarazioni richieste, al fine di verificare la presenza dei presupposti di cui sopra. Tali presupposti devono essere verificati in base alla legge n. 55/2015 entrata in vigore il 26 maggio 2015.
I coniugi, una volta prenotato l’appuntamento con l’Ufficiale dello Stato Civile, dovranno presentarsi nella data stabilita per rendere la dichiarazione. Il giorno dell’appuntamento dovranno provvedere al pagamento di € 16,00 con le forme indicate dall’Ufficiale di stato civile.
In tale occasione verrà fissata la data, non anteriore a trenta giorni dalla data della dichiarazione stessa, per la conferma dell'accordo di separazione o divorzio. Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno pertanto ripresentare per confermare l’accordo sottoscritto; la conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo stesso.
Con la legge 6 maggio 2015, n. 55 recante sono stati previsti i seguenti termini tra separazione e divorzio:
- 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- 6 mesi dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purché ci si stata l’omologazione;
- 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile;
- 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo con l’assistenza di avvocati (Convenzione Negoziata Assistita).
Pertanto, in caso di separazione innanzi all’Ufficiale di stato civile, dovranno trascorrere sei mesi tra poter procedere al divorzio/cessazione degli effetti civili.